Garanzia e responsabilità per difetti – FlexCom Communications Ltd.
Informativa relativa alla garanzia del produttore, alla garanzia legale di conformità e alla garanzia commerciale in materia di conformità dei beni nei contratti con i consumatori
La presente sezione dell’informativa per i consumatori è stata redatta sulla base dell’autorizzazione di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del Decreto governativo 45/2014. (II.26.), tenendo conto dell’Allegato n. 3 del Decreto governativo 45/2014. (II.26.). La presente informativa per i consumatori si applica esclusivamente agli Acquirenti qualificati come consumatori; le norme applicabili agli acquirenti che non si qualificano come consumatori sono contenute in un capitolo separato.
Requisiti della corretta esecuzione del contratto in caso di contratto con il consumatore
Requisiti generali della corretta esecuzione nel caso di beni venduti nell’ambito di un contratto con il consumatore
Il Bene e la prestazione, al momento dell’esecuzione, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal Decreto governativo 373/2021. (VI.30.). Affinché la prestazione sia considerata conforme al contratto, il Bene oggetto del contratto deve:
- essere conforme alla descrizione, quantità, qualità, tipo, nonché possedere la funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto
- essere idoneo a qualsiasi scopo determinato dal consumatore e portato a conoscenza del Venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto, e accettato dal Venditore
- essere corredato di tutti gli accessori e delle istruzioni d’uso previsti dal contratto – comprese le istruzioni per la messa in funzione, le istruzioni di installazione e l’assistenza clienti – e
- garantire gli aggiornamenti previsti dal contratto.
Affinché la prestazione sia considerata conforme al contratto – inoltre – il Bene oggetto del contratto deve:
- essere idoneo agli scopi per i quali beni dello stesso tipo sono normalmente utilizzati, come previsto da norme di legge, standard tecnici o, in mancanza di standard tecnici, dal codice di condotta applicabile
- possedere la quantità, la qualità, le caratteristiche prestazionali e le altre caratteristiche – in particolare per quanto riguarda funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza – che il Consumatore può ragionevolmente aspettarsi per beni dello stesso tipo, tenendo conto delle dichiarazioni pubbliche del Venditore, del suo rappresentante o di altra persona partecipante alla catena di vendita in merito alle proprietà specifiche del Bene, in particolare nelle pubblicità o sull’etichetta
- essere corredato degli accessori e delle istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi – compresi l’imballaggio e le istruzioni per la messa in funzione – e
- essere conforme alle proprietà e alla descrizione del Bene presentato dall’impresa, prima della conclusione del contratto, come campione, modello o versione di prova.
Il Bene non deve essere conforme alla suddetta dichiarazione pubblica se il Venditore dimostra che
- non conosceva la dichiarazione pubblica e non era tenuto a conoscerla,
- la dichiarazione pubblica era stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto oppure
- la dichiarazione pubblica non poteva influenzare la decisione del titolare del diritto di concludere il contratto.
Requisiti specifici della conformità della prestazione nel caso di beni contenenti elementi digitali
Nel caso di beni contenenti elementi digitali, il Venditore deve garantire che il consumatore riceva comunicazione degli aggiornamenti del contenuto digitale del bene o del servizio digitale ad esso connesso – compresi gli aggiornamenti di sicurezza – necessari al mantenimento della conformità del bene al contratto, e deve altresì garantire che il consumatore li riceva effettivamente.
Il Venditore deve garantire la disponibilità degli aggiornamenti se il contratto di vendita:
- prevede la fornitura una tantum del contenuto digitale o del servizio digitale, allora per il periodo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi in base al tipo e allo scopo del bene e degli elementi digitali, nonché alle circostanze specifiche e alla natura del contratto;
- oppure prevede la fornitura continua del contenuto digitale per un periodo determinato, allora, in caso di fornitura continua di durata non superiore a due anni, per un periodo di due anni dalla consegna del bene.
Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti messi a disposizione, il Venditore non è responsabile del difetto del bene se esso deriva esclusivamente dalla mancata applicazione del relativo aggiornamento, a condizione che
- il Venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione da parte del consumatore;
- e che la mancata installazione da parte del consumatore, oppure l’installazione scorretta da parte del consumatore, non sia imputabile a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal Venditore.
Non può essere accertato un adempimento difettoso se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore ha ricevuto un’informazione specifica sul fatto che una determinata caratteristica del bene differisce da quanto qui descritto, e ha accettato separatamente ed espressamente tale divergenza al momento della conclusione del contratto di vendita.
Requisiti della corretta esecuzione nel caso della vendita di contenuti digitali nell’ambito di un contratto con il consumatore
Il Venditore fornisce o mette a disposizione il contenuto digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il Venditore fornisce il contenuto digitale al consumatore senza ingiustificato ritardo dopo la conclusione del contratto, nella versione più aggiornata disponibile al momento della conclusione del contratto. La prestazione si considera eseguita quando il contenuto digitale, oppure qualsiasi soluzione necessaria per accedervi o per scaricarlo, è stato messo a disposizione del consumatore oppure del dispositivo fisico o virtuale scelto dal consumatore a tale scopo.
Il Venditore deve garantire che il consumatore riceva comunicazione degli aggiornamenti del contenuto digitale – compresi gli aggiornamenti di sicurezza – necessari al mantenimento della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, e che li riceva. Se, in base al contratto, la fornitura del contenuto digitale avviene in modo continuo per un periodo determinato, la conformità della prestazione al contratto per quanto riguarda il contenuto digitale deve essere garantita per tutta la durata del contratto.
Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti messi a disposizione dal Venditore, il Venditore non è responsabile del difetto del servizio se esso deriva esclusivamente dalla mancata applicazione del relativo aggiornamento, a condizione che
- il Venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione da parte del consumatore;
- e che la mancata installazione da parte del consumatore, oppure l’installazione scorretta da parte del consumatore, non sia imputabile a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal Venditore.
Non può essere accertato un adempimento difettoso se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore ha ricevuto un’informazione specifica sul fatto che una determinata caratteristica del contenuto digitale differisce dai requisiti qui stabiliti, e ha accettato separatamente ed espressamente tale divergenza al momento della conclusione del contratto.
Il Venditore esegue in modo difettoso se il difetto del servizio di contenuto digitale deriva da un’integrazione non professionale nell’ambiente digitale del consumatore, a condizione che
- l’integrazione del contenuto digitale sia stata effettuata dal Venditore, oppure sia stata effettuata sotto la responsabilità del Venditore; oppure
- il contenuto digitale dovesse essere integrato dal consumatore e l’integrazione non professionale sia stata causata da carenze nelle istruzioni di integrazione fornite dal Venditore.
Se il contratto prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo determinato, il Venditore è responsabile del difetto relativo al contenuto digitale qualora il difetto si manifesti, oppure diventi riconoscibile, durante il periodo stabilito nel contratto.
Se il contratto prevede una prestazione unica o una serie di singoli atti di prestazione, si presume, salvo prova contraria, che il difetto riconosciuto dal consumatore entro un anno dal momento dell’esecuzione esistesse già al momento dell’esecuzione. Tuttavia, il Venditore non esegue in modo difettoso se prova che l’ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale, e di averne informato il consumatore in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.
Il consumatore è tenuto a cooperare con il Venditore affinché il Venditore – utilizzando i mezzi tecnicamente a sua disposizione e che richiedono il minore intervento possibile per il consumatore – possa accertarsi che la causa del difetto si trovi nell’ambiente digitale del consumatore. Se il consumatore non adempie a tale obbligo di cooperazione, dopo che il Venditore lo ha informato in modo chiaro e comprensibile di tale obbligo prima della conclusione del contratto, incombe al consumatore l’onere di provare che
- il difetto riconosciuto entro un anno dall’esecuzione esisteva già al momento dell’esecuzione, oppure
- il servizio interessato dal difetto riconosciuto durante il periodo contrattuale non era conforme al contratto durante il periodo di esecuzione previsto dal contratto.
Adempimento difettoso del contratto avente ad oggetto la vendita di beni
Il Venditore esegue in modo difettoso se il difetto del bene deriva da una messa in funzione non professionale, a condizione che
- la messa in funzione faccia parte del contratto di vendita e sia stata effettuata dal Venditore, oppure sia stata effettuata sotto la responsabilità del Venditore; oppure
- la messa in funzione dovesse essere effettuata dal consumatore, e la messa in funzione non professionale sia conseguenza di carenze nelle istruzioni di messa in funzione fornite dal Venditore. Se, secondo il contratto di vendita, il bene è messo in funzione dal Venditore, l’esecuzione si considera completata dal Venditore quando la messa in funzione è terminata.
Se, nel caso di beni contenenti elementi digitali, il contratto di vendita prevede la fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo determinato, il Venditore è responsabile del difetto relativo al contenuto digitale del bene qualora il difetto si manifesti entro due anni dalla consegna del bene in caso di fornitura continua di durata non superiore a due anni; oppure, in caso di fornitura continua di durata superiore a due anni, durante l’intera durata della fornitura continua o diventi riconoscibile in tale periodo.
Garanzia legale di conformità
In quali casi può far valere i Suoi diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità?
In caso di adempimento difettoso del Venditore, Lei può far valere nei confronti del Venditore un diritto derivante dalla garanzia legale di conformità secondo le norme del Codice Civile, nonché, in caso di contratto con il consumatore, secondo le norme del Decreto governativo 373/2021 (VI.30.).
Quali diritti Le spettano in base alla Sua pretesa derivante dalla garanzia legale di conformità?
Lei può – a Sua scelta – avvalersi delle seguenti pretese derivanti dalla garanzia legale di conformità:
- Può chiedere la riparazione o la sostituzione, salvo che il soddisfacimento della pretesa da Lei scelta sia impossibile oppure comporti per il Venditore costi aggiuntivi sproporzionati rispetto al soddisfacimento di un’altra pretesa.
- Se non ha chiesto, oppure non ha potuto chiedere, la riparazione o la sostituzione, può richiedere una riduzione proporzionale del corrispettivo oppure – in via estrema – recedere dal contratto.
Può passare da un diritto scelto nell’ambito della garanzia legale di conformità a un altro, ma il costo del passaggio è a Suo carico, salvo che ciò fosse giustificato o che il Venditore ne abbia dato motivo. In caso di contratto con il consumatore si presume, salvo prova contraria, che il difetto riconosciuto entro un anno dalla consegna del bene e del bene contenente elementi digitali esistesse già al momento della consegna, salvo che tale presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto. Il Venditore può rifiutare di rendere il bene conforme al contratto se la riparazione o la sostituzione sono impossibili oppure comporterebbero costi aggiuntivi sproporzionati per il Venditore, tenendo conto di tutte le circostanze, compreso il valore del Bene in assenza del difetto e la gravità dell’inadempimento.
Il consumatore ha altresì diritto a richiedere una riduzione proporzionale del corrispettivo oppure a risolvere il contratto di vendita se
- il Venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, oppure l’ha effettuata ma non ha adempiuto in tutto o in parte alle seguenti condizioni il Venditore deve garantire, a proprie spese, il ritiro del bene sostituito se la riparazione o la sostituzione richiedono la rimozione di un bene installato, in conformità alla natura e alla finalità del bene, prima che il difetto diventasse riconoscibile, l’obbligo di riparazione o sostituzione comprende la rimozione del bene non conforme e l’installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l’assunzione dei costi di rimozione e installazione.
- il Venditore ha rifiutato di rendere il bene conforme al contratto si è verificato nuovamente un difetto di esecuzione, nonostante il Venditore abbia tentato di rendere il bene conforme al contratto
- il difetto dell’esecuzione è di tale gravità da giustificare un’immediata riduzione del prezzo o l’immediata risoluzione del contratto di vendita, oppure
- il Venditore non si è impegnato a rendere il bene conforme al contratto, oppure dalle circostanze risulta evidente che l’impresa non renderà il bene conforme al contratto entro un termine ragionevole o senza arrecare un danno significativo agli interessi del consumatore.
Se il consumatore intende risolvere il contratto di vendita invocando un adempimento difettoso, incombe al Venditore l’onere di provare che il difetto è irrilevante.
Il Consumatore ha diritto di trattenere, in tutto o in parte, la parte residua del prezzo di acquisto – in proporzione alla gravità dell’inadempimento contrattuale – finché il Venditore non adempia ai propri obblighi relativi alla conformità dell’esecuzione e all’adempimento difettoso.
Regola generale è che:
- il Venditore deve garantire, a proprie spese, il ritiro del bene sostituito
- se la riparazione o la sostituzione richiedono la rimozione di un bene installato, in conformità alla natura e alla finalità del bene, prima che il difetto diventasse riconoscibile, l’obbligo di riparazione o sostituzione comprende la rimozione del bene non conforme e l’installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l’assunzione dei costi di rimozione e installazione.
Il termine ragionevole disponibile per effettuare la riparazione o la sostituzione del Bene decorre dal momento in cui il Consumatore ha comunicato il difetto all’impresa.
Il consumatore è tenuto a mettere il Bene a disposizione dell’impresa ai fini dell’esecuzione della riparazione o della sostituzione.
La riduzione del corrispettivo è proporzionale se il suo importo corrisponde alla differenza tra il valore del bene che sarebbe spettato al Consumatore in caso di esecuzione conforme al contratto e il valore del bene effettivamente ricevuto dal Consumatore.
Il diritto del Consumatore alla risoluzione del contratto di vendita nell’ambito della garanzia legale di conformità può essere esercitato mediante una dichiarazione di volontà diretta al Venditore che esprima la decisione di risolvere il contratto.
Se l’adempimento difettoso riguarda solo una parte determinata del bene fornito in base al contratto di vendita e, con riferimento a tale parte, sussistono le condizioni per l’esercizio del diritto di risoluzione del contratto, il Consumatore può risolvere il contratto di vendita solo relativamente al bene difettoso, ma può risolverlo anche in relazione a qualsiasi altro bene acquistato insieme ad esso, se non è ragionevolmente esigibile dal Consumatore che mantenga solo i beni conformi al contratto.
Se il Consumatore risolve il contratto di vendita integralmente oppure con riferimento a una parte dei beni forniti sulla base del contratto di vendita, allora
- il Consumatore deve restituire al Venditore, a spese del Venditore, il bene interessato e
- il Venditore deve rimborsare senza indugio al Consumatore il prezzo di acquisto versato con riferimento al bene interessato, non appena abbia ricevuto il bene oppure la prova della sua restituzione.
Il Venditore è tenuto a redigere un verbale sulla richiesta di garanzia presentata dal consumatore e a metterne senza indugio a disposizione del consumatore una copia in modo comprovabile.
Se l’impresa Venditore non è in grado di pronunciarsi, al momento della presentazione della richiesta di garanzia del consumatore, sulla possibilità di soddisfarla, è tenuta a informare il consumatore del proprio punto di vista – e, in caso di rigetto della richiesta, anche dei motivi del rigetto e della possibilità di rivolgersi all’organismo di conciliazione – entro 8 giorni, in modo comprovabile.
Il Venditore deve adoperarsi affinché la riparazione o la sostituzione siano effettuate entro e non oltre quindici giorni. Se la durata della riparazione o della sostituzione supera i quindici giorni, il Venditore è tenuto a informare il consumatore sulla durata prevista della riparazione o della sostituzione.
Entro quale termine può far valere la Sua pretesa derivante dalla garanzia legale di conformità?
Lei è tenuto a denunciare il difetto senza indugio dopo averlo scoperto. Il difetto denunciato entro due mesi dalla scoperta si considera denunciato senza ritardo. Tuttavia, richiamiamo la Sua attenzione sul fatto che, oltre il termine di prescrizione di due anni dalla data di esecuzione del contratto, non potrà più far valere i Suoi diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità.
Non si computa nel termine di prescrizione il periodo durante il quale l’Acquirente non può utilizzare il Bene conformemente alla sua destinazione a causa della riparazione. Per la parte del Bene interessata dalla sostituzione o dalla riparazione, il termine di prescrizione della pretesa derivante dalla garanzia legale di conformità ricomincia a decorrere. Questa regola si applica anche nel caso in cui, quale conseguenza della riparazione, si verifichi un nuovo difetto.
Nei confronti di chi può far valere la Sua pretesa derivante dalla garanzia legale di conformità?
Lei può far valere la Sua pretesa derivante dalla garanzia legale di conformità nei confronti del Venditore.
Qual è l’ulteriore condizione per far valere i Suoi diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità?
Entro un anno dalla consegna, al di là della denuncia del difetto, non sussiste alcun’altra condizione per far valere la pretesa derivante dalla garanzia legale di conformità, se Lei dimostra che il Bene è stato fornito dal Venditore. Tuttavia, decorso un anno dalla consegna, è Lei a dover provare che il difetto da Lei riconosciuto esisteva già al momento della consegna.
Regole particolari delle pretese derivanti dalla garanzia legale di conformità nel caso di fornitura di contenuto digitale
Il consumatore ha altresì diritto – in proporzione alla gravità dell’inadempimento contrattuale – a richiedere una riduzione proporzionale del corrispettivo, oppure a risolvere il contratto avente ad oggetto la fornitura di contenuto digitale, se
- la riparazione o la sostituzione sono impossibili, oppure comporterebbero costi aggiuntivi sproporzionati per il Venditore;
- il Venditore, in caso di esercizio del diritto alla riparazione o alla sostituzione nell’ambito della garanzia legale di conformità, non rende la prestazione conforme al contratto gratuitamente e entro un termine ragionevole dalla comunicazione del difetto da parte del consumatore, senza causare al consumatore un notevole disagio, tenendo conto della natura e della finalità del contenuto digitale o del servizio digitale;
- si è verificato nuovamente un difetto di esecuzione, nonostante l’impresa abbia tentato di rendere il bene conforme al contratto;
- il difetto dell’esecuzione è di tale gravità da giustificare un’immediata riduzione del prezzo o l’immediata risoluzione del contratto; oppure
- il Venditore non si è impegnato a rendere il servizio conforme al contratto, oppure dalle circostanze risulta evidente che l’impresa non renderà il servizio conforme al contratto entro un termine ragionevole o senza arrecare un danno significativo agli interessi del consumatore.
In caso di esercizio del diritto alla riparazione o alla sostituzione nell’ambito della garanzia legale di conformità, il Venditore è tenuto – senza causare al consumatore un notevole disagio, tenendo conto della natura e della finalità del contenuto digitale o del servizio digitale – a rendere la prestazione conforme al contratto gratuitamente e entro un termine ragionevole dalla comunicazione del difetto da parte del consumatore.
In caso di esercizio del diritto alla riparazione o alla sostituzione nell’ambito della garanzia legale di conformità, a seconda delle caratteristiche tecniche del contenuto digitale, il Venditore può scegliere il modo in cui rendere il contenuto digitale conforme al contratto.
La riduzione del corrispettivo è proporzionale se il suo importo corrisponde alla differenza tra il valore del servizio che sarebbe spettato al consumatore in caso di esecuzione conforme al contratto e il valore del servizio effettivamente fornito al consumatore.
Se il contratto prevede una fornitura continua per un periodo determinato, la riduzione proporzionale del corrispettivo deve riferirsi al periodo durante il quale il servizio non era conforme al contratto.
Se il consumatore intende risolvere il contratto invocando un adempimento difettoso, incombe al Venditore l’onere di provare che il difetto è irrilevante.
Se il Venditore fornisce contenuto digitale o si obbliga a fornirlo, mentre il consumatore fornisce esclusivamente dati personali, oppure si obbliga a fornirli al Venditore, il consumatore ha diritto a risolvere il contratto anche in presenza di un difetto irrilevante; tuttavia non può richiedere una riduzione proporzionale del corrispettivo.
Il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto nell’ambito della garanzia legale di conformità può essere esercitato mediante una dichiarazione di volontà diretta al Venditore che esprima la decisione di risolvere il contratto.
Se il Venditore non realizza la prestazione, il consumatore è tenuto a invitare il Venditore all’adempimento. Se, nonostante l’invito del consumatore, il Venditore omette di fornire o mettere a disposizione il contenuto digitale senza ritardo o entro il termine supplementare accettato dalle parti, il consumatore può risolvere il contratto.
Il consumatore può risolvere il contratto senza invitare il Venditore all’adempimento, se
- il Venditore non si è impegnato a fornire il contenuto digitale, oppure dalle circostanze risulta evidente che non lo fornirà; oppure
- in base all’accordo delle parti o alle circostanze della conclusione del contratto, risulta evidente che per il consumatore era essenziale la prestazione in un momento determinato, e il Venditore omette di eseguirla.
In caso di risoluzione del contratto, il Venditore è tenuto a rimborsare l’intero importo corrisposto dal consumatore a titolo di corrispettivo.
Se tuttavia, prima della risoluzione del contratto, la prestazione è stata conforme al contratto per un determinato periodo, il corrispettivo dovuto per tale periodo non deve essere rimborsato. In quest’ultimo caso deve essere rimborsata la parte del corrispettivo relativa al periodo di esecuzione non conforme al contratto, nonché il corrispettivo pagato anticipatamente dal consumatore che sarebbe stato dovuto per il restante periodo del contratto se il contratto non fosse stato risolto.
Se il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo o alla risoluzione del contratto, il Venditore è tenuto ad adempiere al proprio obbligo di rimborso senza indugio, ma al più tardi entro quattordici giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza dell’esercizio di tale diritto.
L’impresa rimborsa al consumatore l’importo spettante con lo stesso mezzo di pagamento utilizzato dal consumatore. Con il consenso espresso del consumatore, il Venditore può utilizzare anche un diverso mezzo di rimborso, ma da ciò non può derivare alcun costo aggiuntivo per il consumatore.
I costi connessi al rimborso sono a carico del Venditore.
In caso di risoluzione del contratto, il Venditore può impedire al consumatore di continuare a utilizzare il contenuto digitale, in particolare rendendo inaccessibile al consumatore il contenuto digitale o il servizio digitale, oppure disabilitando l’account utente del consumatore.
In caso di risoluzione del contratto, il consumatore è tenuto ad astenersi dall’utilizzo del contenuto digitale e dal renderlo disponibile a terzi.
Se il contenuto digitale è stato fornito su supporto materiale, il consumatore è tenuto, su richiesta del Venditore comunicata entro quattordici giorni dal momento in cui il Venditore è venuto a conoscenza della risoluzione, a restituire senza ritardo il supporto materiale a spese del Venditore.
Il consumatore è tenuto a pagare un corrispettivo proporzionale per l’utilizzo del contenuto digitale relativo al periodo precedente alla risoluzione del contratto, in proporzione al servizio prestato conformemente al contratto.
Garanzia del produttore
In quali casi può far valere i Suoi diritti derivanti dalla garanzia del produttore?In caso di difetto di una cosa mobile (Bene), Lei può – a Sua scelta – far valere un diritto derivante dalla garanzia legale di conformità oppure un diritto derivante dalla garanzia del produttore secondo le norme del Codice Civile.
Quali diritti Le spettano in base alla Sua pretesa derivante dalla garanzia del produttore?Nell’ambito della garanzia del produttore, Lei può chiedere la riparazione o la sostituzione del Bene difettoso.
In quali casi il Bene si considera difettoso?Il bene si considera difettoso se non soddisfa i requisiti di qualità vigenti al momento della sua immissione in commercio, oppure se non possiede le qualità indicate nella descrizione fornita dal produttore.
Entro quale termine può far valere la Sua pretesa derivante dalla garanzia del produttore?Lei può far valere la Sua pretesa derivante dalla garanzia del produttore entro due anni dall’immissione in commercio del Bene da parte del produttore. Decorso tale termine, perde questo diritto.
Nei confronti di chi può far valere la Sua pretesa derivante dalla garanzia del produttore?Lei può esercitare i Suoi diritti derivanti dalla garanzia del produttore nei confronti del produttore o del distributore del prodotto (di seguito congiuntamente: produttore).
Quale regola probatoria si applica in caso di esercizio della pretesa derivante dalla garanzia del produttore?In caso di esercizio della pretesa derivante dalla garanzia del produttore, spetta a Lei provare che il difetto del prodotto esisteva al momento dell’immissione in commercio da parte del produttore.
In quali casi il produttore è esonerato dall’obbligo derivante dalla garanzia del produttore?Il produttore è esonerato dall’obbligo derivante dalla garanzia del produttore se può provare che:
- non ha fabbricato o immesso in commercio il Bene nell’ambito della propria attività imprenditoriale, oppure
- il difetto, secondo lo stato della scienza e della tecnica al momento dell’immissione in commercio, non era riconoscibile, oppure
- il difetto del Bene deriva dall’applicazione di una norma di legge o di una prescrizione obbligatoria dell’autorità.
Per essere esonerato, al produttore è sufficiente provare una sola causa.
Attiro la Sua attenzione sul fatto che, per il medesimo difetto, Lei può far valere contemporaneamente e parallelamente una pretesa derivante dalla garanzia legale di conformità nei confronti dell’impresa e una pretesa derivante dalla garanzia del produttore nei confronti del produttore. Tuttavia, se ha esercitato con successo la Sua pretesa derivante dalla garanzia del produttore, potrà successivamente far valere la pretesa derivante dalla garanzia legale di conformità relativa al prodotto sostituito oppure alla parte del prodotto oggetto di riparazione soltanto nei confronti del produttore.
Garanzia commerciale
In quali casi può far valere i Suoi diritti derivanti dalla garanzia commerciale?In base al Decreto governativo 151/2003. (IX. 22.) sulla garanzia commerciale obbligatoria per determinati beni durevoli di consumo, il Venditore è tenuto a fornire una garanzia commerciale in caso di vendita dei nuovi beni durevoli di consumo elencati nell’Allegato n. 1 del Decreto IM 10/2024. (VI.28.) relativo alla determinazione della categoria dei beni durevoli di consumo soggetti a garanzia commerciale obbligatoria (ad es.: articoli tecnici, utensili, macchine), nonché, nei limiti ivi determinati, dei relativi accessori e componenti (di seguito – nel presente punto – congiuntamente denominati beni di consumo).
L’elenco dei beni di consumo soggetti a garanzia commerciale obbligatoria è disponibile qui: Decreto IM 10/2024. (VI. 28.) relativo alla determinazione della categoria dei beni durevoli di consumo soggetti a garanzia commerciale obbligatoria.
I diritti derivanti dalla garanzia commerciale possono essere esercitati mediante il certificato di garanzia oppure, secondo quanto dettagliato nel presente punto, mediante il documento comprovante il pagamento del corrispettivo. Il Venditore non è tenuto a rilasciare o consegnare al consumatore un certificato di garanzia se il prezzo di vendita del bene di consumo non supera 100 000 fiorini; in tal caso i diritti derivanti dalla garanzia commerciale possono essere esercitati mediante il documento comprovante il pagamento del corrispettivo.
Il rilascio irregolare del certificato di garanzia o la mancata messa a disposizione del certificato di garanzia non pregiudicano la validità della garanzia commerciale.
In caso di mancata messa a disposizione del certificato di garanzia al consumatore, la conclusione del contratto si considera provata se il consumatore presenta il documento comprovante il pagamento del corrispettivo – la fattura o lo scontrino emessi ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto. In tal caso i diritti derivanti dalla garanzia commerciale possono essere esercitati mediante il documento comprovante il pagamento del corrispettivo.
Per l’evasione della richiesta di garanzia commerciale non è condizione la restituzione dell’imballaggio aperto del bene di consumo.
Quali diritti Le spettano e entro quali termini in caso di garanzia commerciale obbligatoria?
Diritti derivanti dalla garanzia commercialeIn base al proprio diritto di garanzia commerciale, l’Acquirente può chiedere la riparazione o la sostituzione, nei casi previsti dalla legge può chiedere una riduzione del prezzo oppure, in ultima istanza, recedere dal contratto se il soggetto obbligato non ha assunto l’obbligo di riparazione o sostituzione, non può adempiere a tale obbligo entro un termine adeguato salvaguardando gli interessi dell’avente diritto, oppure se è venuto meno l’interesse dell’avente diritto alla riparazione o alla sostituzione.
L’Acquirente può denunciare la propria richiesta di garanzia commerciale, a sua scelta, direttamente presso la sede del Venditore, presso qualsiasi sua unità operativa, filiale e presso il servizio di riparazione indicato dal Venditore nel certificato di garanzia.
Termine di esercizioLa richiesta di garanzia commerciale può essere fatta valere durante il periodo di garanzia; la durata della garanzia, ai sensi del Decreto governativo 151/2003. (IX. 22.), è la seguente:
- due anni in caso di prezzo di vendita pari o superiore a 10 000 fiorini ma non superiore a 250 000 fiorini,
- tre anni in caso di prezzo di vendita superiore a 250 000 fiorini.
La mancata osservanza di tali termini comporta la perdita del diritto; tuttavia, in caso di riparazione del bene di consumo, la durata della garanzia si proroga, a decorrere dal giorno della consegna per la riparazione, per il periodo durante il quale l’Acquirente non ha potuto utilizzare il bene di consumo conformemente alla sua destinazione a causa del difetto.
Il termine di garanzia decorre al momento della consegna del bene di consumo all’Acquirente oppure, se la messa in funzione è effettuata dal Venditore, da un suo incaricato o da altra persona autorizzata alla messa in funzione, dal giorno della messa in funzione.
Se l’Acquirente fa mettere in funzione il bene di consumo oltre sei mesi dopo la consegna, la data iniziale del termine di garanzia è il giorno della consegna del bene di consumo.
Regole relative alla gestione della richiesta di garanzia commercialeIl Venditore deve adoperarsi affinché la riparazione o la sostituzione siano effettuate entro 15 giorni.
Se la durata della riparazione o della sostituzione supera i quindici giorni, il Venditore è tenuto a informare l’Acquirente sulla durata prevista della riparazione o della sostituzione. Con l’accettazione delle Condizioni Generali di Contratto, l’Acquirente acconsente a che tale informazione possa essere fornita anche per via elettronica oppure con altra modalità idonea a comprovare la ricezione da parte del consumatore.
Se, durante il periodo di garanzia commerciale, in caso di guasto del bene di consumo, da parte del Venditore viene accertato che il bene di consumo non è riparabile, il Venditore è tenuto, salvo diversa disposizione dell’acquirente, a sostituire il bene di consumo entro otto giorni. Se la sostituzione del bene di consumo non è possibile, l’impresa è tenuta a rimborsare al consumatore, entro otto giorni, il prezzo di acquisto indicato nel certificato di garanzia oppure, in mancanza di questo, nel documento presentato dal consumatore che comprova il pagamento del corrispettivo del bene di consumo – la fattura o lo scontrino emessi ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
Qualora il Venditore non sia in grado di riparare il bene di consumo entro 30 giorni:
Se la riparazione del bene di consumo non avviene entro il trentesimo giorno dalla comunicazione della richiesta di garanzia commerciale al Venditore – salvo diversa disposizione del consumatore – il Venditore è tenuto a sostituire il bene di consumo entro otto giorni dalla scadenza infruttuosa del termine di trenta giorni. Se la sostituzione del bene di consumo non è possibile, il Venditore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro otto giorni dalla scadenza infruttuosa del termine di riparazione di trenta giorni, il prezzo di acquisto indicato nel certificato di garanzia oppure, in mancanza di questo, nel documento presentato dal consumatore che comprova il pagamento del corrispettivo del bene di consumo – la fattura o lo scontrino emessi ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
Qualora il bene di consumo si guasti per la quarta volta durante il periodo di garanzia commerciale – salvo diversa disposizione del consumatore – il Venditore è tenuto a sostituire il bene di consumo entro otto giorni. Se la sostituzione del bene di consumo non è possibile, l’impresa è tenuta a rimborsare al consumatore, entro otto giorni, il prezzo di acquisto indicato nel certificato di garanzia oppure, in mancanza di questo, nel documento presentato dal consumatore che comprova il pagamento del corrispettivo del bene di consumo – la fattura o lo scontrino emessi ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
Il bene di consumo soggetto a garanzia commerciale obbligatoria con collegamento fisso, nonché quello di peso superiore a 10 kg o non trasportabile come bagaglio a mano su un mezzo di trasporto pubblico – ad eccezione dei veicoli – deve essere riparato nel luogo di utilizzo. Se la riparazione non può essere effettuata nel luogo di utilizzo, l’impresa oppure – nel caso di richiesta di riparazione fatta valere direttamente presso il servizio di riparazione – il servizio di riparazione provvede allo smontaggio e al rimontaggio, nonché al trasporto di andata e ritorno.
Il Venditore è tenuto a redigere un verbale sulla richiesta di garanzia commerciale presentata dal consumatore e a metterne senza indugio a disposizione del consumatore una copia in modo comprovabile.
Se l’impresa Venditore non è in grado di pronunciarsi, al momento della presentazione della richiesta di garanzia commerciale del consumatore, sulla possibilità di soddisfarla, è tenuta a informare il consumatore del proprio punto di vista – e, in caso di rigetto della richiesta, anche dei motivi del rigetto e della possibilità di rivolgersi all’organismo di conciliazione – entro 8 giorni, in modo comprovabile.
Eccezioni alla garanzia commercialeLe disposizioni riportate al punto “Regole relative alla gestione della richiesta di garanzia commerciale” non si applicano a bicicletta elettrica, monopattino elettrico, quad, motocicletta, ciclomotore, autovettura, camper, roulotte, roulotte trainata, rimorchio e natante a motore.
Tuttavia, anche nel caso di tali Beni, il Venditore è tenuto a fare il possibile per soddisfare la richiesta di riparazione entro 15 giorni.
Se la durata della riparazione o della sostituzione supera i quindici giorni, il Venditore è tenuto a informare l’Acquirente sulla durata prevista della riparazione o della sostituzione.
è tenuto a informare sulla durata prevista della riparazione o della sostituzione.
Qual è il rapporto tra la garanzia commerciale e gli altri diritti di garanzia?La garanzia commerciale opera accanto ai diritti di garanzia (garanzia del produttore e garanzia legale di conformità); la differenza fondamentale tra i diritti generali di garanzia e la garanzia commerciale consiste nel fatto che, in caso di garanzia commerciale, l’onere della prova è più favorevole al consumatore.
Richiesta di sostituzione entro tre giorni lavorativiAnche nel caso di vendita attraverso il negozio online trova applicazione l’istituto della richiesta di sostituzione entro tre giorni lavorativi per i nuovi beni durevoli di consumo. Se il consumatore fa valere una richiesta di sostituzione entro 3 giorni lavorativi dall’acquisto o dalla messa in funzione a causa del malfunzionamento del bene di consumo, il Venditore non può invocare costi aggiuntivi sproporzionati ai sensi dell’articolo 6:159, paragrafo 2, lettera a), della Legge V del 2013 sul Codice Civile, ma è tenuto a sostituire il bene di consumo entro otto giorni, a condizione che il malfunzionamento impedisca l’uso conforme alla destinazione. Se la sostituzione del bene di consumo non è possibile, il Venditore è tenuto a rimborsare senza indugio al consumatore il prezzo di acquisto indicato nel certificato di garanzia oppure, in mancanza di questo, nel documento presentato dal consumatore che comprova il pagamento del corrispettivo del bene di consumo – la fattura o lo scontrino emessi ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
Quando il Venditore è esonerato dall’obbligo di garanzia commerciale?Il Venditore è esonerato dall’obbligo di garanzia commerciale soltanto se dimostra che la causa del difetto è sorta dopo l’esecuzione.
Richiamiamo la Sua attenzione sul fatto che, per il medesimo difetto, Lei può far valere contemporaneamente e parallelamente una pretesa derivante dalla garanzia legale di conformità e una pretesa derivante dalla garanzia commerciale, nonché una pretesa derivante dalla garanzia del produttore e una pretesa derivante dalla garanzia commerciale. Tuttavia, se ha già fatto valere con successo una volta una pretesa derivante da adempimento difettoso per un determinato difetto (ad esempio, se l’impresa ha sostituito il prodotto), non può più far valere la medesima pretesa per lo stesso difetto su un’altra base giuridica.
Informativa relativa alla garanzia del produttore, alla garanzia legale di conformità e alla garanzia commerciale in materia di conformità dei beni nel caso di Acquirenti che non si qualificano come consumatori
Regole generali dei diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità
L’Acquirente che non si qualifica come consumatore può – a sua scelta – avvalersi delle seguenti pretese derivanti dalla garanzia legale di conformità:
Può chiedere la riparazione o la sostituzione, salvo che il soddisfacimento della pretesa da Lei scelta sia impossibile oppure comporti per il Venditore costi aggiuntivi sproporzionati rispetto al soddisfacimento di un’altra pretesa. Se non ha chiesto, oppure non ha potuto chiedere, la riparazione o la sostituzione, può richiedere una riduzione proporzionale del corrispettivo oppure il difetto può essere eliminato dall’Acquirente stesso a spese del Venditore o fatto eliminare da terzi, oppure – in via estrema – può recedere dal contratto.
Può passare da un diritto scelto nell’ambito della garanzia legale di conformità a un altro, ma il costo del passaggio è a Suo carico, salvo che ciò fosse giustificato o che il Venditore ne abbia dato motivo.
Nel caso di acquirenti che non si qualificano come consumatori, il termine per far valere il diritto derivante dalla garanzia legale di conformità è di 1 anno e decorre dal giorno dell’esecuzione (consegna).
Garanzia del produttore e Garanzia commercialeLa garanzia del produttore, così come la garanzia commerciale obbligatoria, spettano esclusivamente agli acquirenti che si qualificano come consumatori e, alle condizioni indicate di seguito, alle micro, piccole e medie imprese.
Qualora il produttore del Bene fornisca una garanzia del produttore estesa anche agli acquirenti che non si qualificano come consumatori, essa può essere fatta valere direttamente nei confronti del produttore.
Regole particolari applicabili alle micro, piccole e medie impreseLe disposizioni contenute nella presente parte si applicano esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese (di seguito: PMI) ai sensi della legge sulle piccole e medie imprese e sul sostegno al loro sviluppo, che agiscono al di fuori dell’ambito della loro professione, attività autonoma o attività imprenditoriale.
Garanzia legale di conformità nel caso delle PMI Entro quale termine può far valere la Sua pretesa derivante dalla garanzia legale di conformità?Lei è tenuto a denunciare il difetto senza indugio dopo averlo scoperto. Il difetto denunciato entro due mesi dalla scoperta si considera denunciato senza ritardo. Tuttavia, richiamiamo la Sua attenzione sul fatto che, oltre il termine di prescrizione di due anni dalla data di esecuzione del contratto, non potrà più far valere i Suoi diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità.
Nei confronti di chi può far valere la Sua pretesa derivante dalla garanzia legale di conformità?Lei può far valere la Sua pretesa derivante dalla garanzia legale di conformità nei confronti del Venditore.
Quali diritti Le spettano in base alla Sua pretesa derivante dalla garanzia legale di conformità?Lei può – a Sua scelta – avvalersi delle seguenti pretese derivanti dalla garanzia legale di conformità:
Può chiedere la riparazione o la sostituzione, salvo che il soddisfacimento della pretesa da Lei scelta sia impossibile oppure comporti per il Venditore costi aggiuntivi sproporzionati rispetto al soddisfacimento di un’altra pretesa. Se non ha chiesto, oppure non ha potuto chiedere, la riparazione o la sostituzione, può richiedere una riduzione proporzionale del corrispettivo oppure – in via estrema – recedere dal contratto.
Entro 6 mesi dall’esecuzione, oltre alla denuncia del difetto, non sussiste alcun’altra condizione per far valere la Sua pretesa derivante dalla garanzia legale di conformità, se Lei dimostra che il Bene è stato fornito dal Venditore. Tuttavia, decorso il termine di 6 mesi dall’esecuzione, spetta già a Lei provare che il difetto da Lei riconosciuto esisteva già al momento dell’esecuzione.
Garanzia del produttore nel caso delle PMI In quali casi può far valere i Suoi diritti derivanti dalla garanzia del produttore?In caso di difetto di una cosa mobile (Bene), Lei può – a Sua scelta – far valere un diritto derivante dalla garanzia legale di conformità oppure un diritto derivante dalla garanzia del produttore secondo le norme del Codice Civile.
Quali diritti Le spettano in base alla Sua pretesa derivante dalla garanzia del produttore?Nell’ambito della garanzia del produttore, Lei può chiedere la riparazione o la sostituzione del Bene difettoso.
Entro quale termine può far valere la Sua pretesa derivante dalla garanzia del produttore?Lei può far valere la Sua pretesa derivante dalla garanzia del produttore entro due anni dall’immissione in commercio del Bene da parte del produttore. Decorso tale termine, perde questo diritto.
Nei confronti di chi può far valere la Sua pretesa derivante dalla garanzia del produttore?Lei può esercitare i Suoi diritti derivanti dalla garanzia del produttore nei confronti del produttore o del distributore del prodotto (di seguito congiuntamente: produttore).
In quali casi il produttore è esonerato dall’obbligo derivante dalla garanzia del produttore?Il produttore è esonerato dall’obbligo derivante dalla garanzia del produttore se può provare che:
- non ha fabbricato o immesso in commercio il Bene nell’ambito della propria attività imprenditoriale, oppure
- il difetto, secondo lo stato della scienza e della tecnica al momento dell’immissione in commercio, non era riconoscibile, oppure
- il difetto del Bene deriva dall’applicazione di una norma di legge o di una prescrizione obbligatoria dell’autorità.
Per essere esonerato, al produttore è sufficiente provare una sola causa.
Garanzia commerciale nel caso delle PMI
In quali casi Lei, in qualità di PMI, può far valere i Suoi diritti derivanti dalla garanzia commerciale?In base al Decreto governativo 151/2003. (IX. 22.) sulla garanzia commerciale obbligatoria per determinati beni durevoli di consumo, il Venditore è tenuto a fornire una garanzia commerciale in caso di vendita dei nuovi beni durevoli di consumo elencati nell’Allegato n. 1 del Decreto IM 10/2024. (VI.28.) relativo alla determinazione della categoria dei beni durevoli di consumo soggetti a garanzia commerciale obbligatoria (ad es.: articoli tecnici, utensili, macchine), nonché, nei limiti ivi determinati, dei relativi accessori e componenti (di seguito – nel presente punto – congiuntamente denominati beni di consumo), a condizione che Lei, in qualità di PMI, acquisti il bene di consumo al di fuori dell’ambito della Sua professione, attività autonoma o attività imprenditoriale nell’ambito di un’attività di commercio al dettaglio ai sensi della legge sul commercio, indipendentemente dalla contabilizzazione del bene di consumo nell’ambito dell’attività economica.
Quali diritti Le spettano e entro quali termini in caso di garanzia commerciale obbligatoria? Diritti derivanti dalla garanzia commercialeIn base al proprio diritto di garanzia commerciale, l’Acquirente può chiedere la riparazione o la sostituzione, nei casi previsti dalla legge può chiedere una riduzione del prezzo oppure, in ultima istanza, recedere dal contratto se il soggetto obbligato non ha assunto l’obbligo di riparazione o sostituzione, non può adempiere a tale obbligo entro un termine adeguato salvaguardando gli interessi dell’avente diritto, oppure se è venuto meno l’interesse dell’avente diritto alla riparazione o alla sostituzione. L’Acquirente può denunciare la propria richiesta di garanzia commerciale, a sua scelta, direttamente presso la sede del Venditore, presso qualsiasi sua unità operativa, filiale e presso il servizio di riparazione indicato dal Venditore nel certificato di garanzia.
Termine di esercizioLa richiesta di garanzia commerciale può essere fatta valere durante il periodo di garanzia; la durata della garanzia, ai sensi del Decreto governativo 151/2003. (IX. 22.), è la seguente:
- due anni in caso di prezzo di vendita pari o superiore a 10 000 fiorini ma non superiore a 250 000 fiorini,
- tre anni in caso di prezzo di vendita superiore a 250 000 fiorini.
La mancata osservanza di tali termini comporta la perdita del diritto; tuttavia, in caso di riparazione del bene di consumo, la durata della garanzia si proroga, a decorrere dal giorno della consegna per la riparazione, per il periodo durante il quale l’Acquirente non ha potuto utilizzare il bene di consumo conformemente alla sua destinazione a causa del difetto.
Il termine di garanzia decorre al momento della consegna del bene di consumo all’Acquirente oppure, se la messa in funzione è effettuata dal Venditore, da un suo incaricato o da altra persona autorizzata alla messa in funzione, dal giorno della messa in funzione.
Se l’Acquirente fa mettere in funzione il bene di consumo oltre sei mesi dopo la consegna, la data iniziale del termine di garanzia è il giorno della consegna del bene di consumo.
Quando il Venditore è esonerato dall’obbligo di garanzia commerciale?Il Venditore è esonerato dall’obbligo di garanzia commerciale soltanto se dimostra che la causa del difetto è sorta dopo l’esecuzione.